Il buono pasto come “servizio sostitutivo di mensa” gode di numerose agevolazioni fiscali sia per il lavoratore che riceve il buono pasto, sia per il datore di lavoro.

Ai fini della determinazione dell’IRPEF a carico del lavoratore dipendente o assimilato è necessario tener conto del disposto normativo di cui all’art 51 comma 2 lettera c) del T.U.I.R. (Testo Unico delle imposte sui redditi). Secondo tale norma, i buoni pasto erogati dai datori di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro imponibile in capo al dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 8 euro (buono pasto digitale) o di 4 euro (buono pasto cartaceo). Tuttavia, l’eventuale eccedenza rispetto a tale soglia, viene evidentemente computata ai fini della determinazione della base imponibile.

Ai fini dell’IRES, il costo sostenuto dalle imprese è integralmente deducibile. In seguito all’approvazione del D.lgs 2 settembre 1997, n. 314 si è assistito autoallineamento della base imponibile fiscale con quella previdenziale e di conseguenza, l’erogazione dei buoni pasto al lavoratore dipendente fino all’importo giornaliero di 8 euro (4 euro in formato cartaceo) non è soggetta ad oneri contributivi e previdenziali, non concorrendo alla formazione del reddito da lavoro.

Sulla base delle modifiche intervenute ad opera dell’art. 83 comma 28 bis del D.L. n. 112/08 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008), partire dal 1° settembre 2008 l’IVA è interamente detraibile con aliquote differenti a seconda dell’acquirente, aliquota al 4% per le aziende e al 10% per i liberi professionisti. Superando tutti i precedenti dubbi interpretativi, la nuova disposizione garantisce il regime di piena detraibilità a tali spese a favore sia dei datori di lavoro che per le società emettitrici, senza alcuna limitazione relativa ai soggetti fruitori ed al contesto in cui tali costi sono sostenuti.