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Diritto del lavoratore agile al buono pasto

Il 26 ottobre 2021, la XI Commissione della Camera (Lavoro pubblico e privato) nell’ambito dell’esame di 10 proposte di legge recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza ha audito anche l’Associazione Nazionale delle Società Emettitrici di Buoni Pasto.

Dopo lo smartworking di massa dovuto alla pandemia, ANSEB ritiene necessaria una norma chiarificatrice sull’art. 20 della legge 22 maggio 2017 n. 81 che sancisce al comma 1:

“il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”.

Per ANSEB tale trattamento economico è da intendersi comprensivo dei bei e servizi di cui all’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, riconosciuti in adempimento ad accordi, contratti e regolamenti nazionali o aziendali.